Le rimesse in conto corrente sono revocabili ai sensi dell’art. 67 l. fall?

Le rimesse in conto corrente sono revocabili ai sensi dell’art. 67 l. fall?
20 Aprile 2016: Le rimesse in conto corrente sono revocabili ai sensi dell’art. 67 l. fall? 20 Aprile 2016

Con una recente sentenza (Cass. civ., sez. I, 07.04.2016, sentenza n. 6758) la Corte di Cassazione ha affrontato la dibattuta questione relativa all’individuazione e ai limiti di assoggettabilità a revocatoria fallimentare delle rimesse effettuate dal fallito su un conto corrente scoperto acceso presso un Istituto bancario. Nello specifico la Corte di Cassazione è stata interrogata in merito al fatto se “sia necessario o meno, il venir meno della funzione solutoria delle rimesse stesse”, giungendo ad una risposta affermativa. Infatti, la Corte di Cassazione, conformandosi all’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, ha precisato che “in tema di revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie in conto corrente bancario, per potersi escludere la revocabilità di rimesse affluite su un conto scoperto, in quanto dipendenti da operazioni bilanciate, è necessario il venir meno della funzione solutoria delle stesse, in virtù di accordi intercorsi tra il solvens e l’accipiens, che le abbiano destinate a costituire la provvista di coeve e prossime operazioni di prelievo o di pagamenti mirati in favore di terzi del cliente stesso, così da potersi escludere che la banca abbia beneficiato dell’operazione sia prima, all’atto della rimessa, sia dopo, all’atto del suo impiego”. Quindi, per la Corte di Cassazione solamente le rimesse in conto corrente di natura solutoria, ossia quelle affluite su un conto scoperto, non assistito da apertura di creditor con saldo debitore oltre i limiti del fido (eventualmente e convenzionalmente) accordato al correntista, sono revocabili ai sensi del 67. l.fall. La ragione della revocabilità risiede nel fatto che tali rimesse sono destinate ad estinguere, anche solo parzialmente, il credito della banca. Diversamente, la Corte di Cassazione esclude la revocabilità delle rimesse affluite sul conto corrente di natura non solutoria, in quanto, in quest’ultimo caso, la funzione del ‘versamento’ sul conto è quella di creare provvista, e quindi disponibilità, ma non quella di estinguere un debito del fallito. Nulla di nuovo sotto il sole, quindi, ma la conferma di un orientamento ben noto.

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